Art. 4.

      1. I coniugi hanno il diritto di decidere liberamente se procreare figli, che costituiscono componente essenziale della famiglia. Ogni intervento medico-scientifico riguardante la procreazione deve essere liberamente accettato dai coniugi e circoscritto ai soli casi patologici.
      2. È compito dello Stato rimuovere gli ostacoli di natura economica e sociale alla procreazione, anche di più figli. Possono essere previsti incentivi economici per i figli successivi al primo. Al minore è comunque garantito il minimo vitale.